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In questa pagina vi offriamo la possibilità di proporci dei quesiti.
Se avete dei dubbi, in particolare di carattere tecnico, connessi alla gestione dei rifiuti compilate il form.
Potrete inviarci domande anche sulla struttura del nostro sito o sui documenti che vi proponiamo.
Pubblicheremo la Vs. domanda e la nostra risposta.
Domanda n°1608: Quale Dirigente dell'A.C.I.-C.S.A.I., Federazione Sportiva Automobilistica, vorrei chiederVi in base a quale Legge od interpretazione possiamo riutilizzare i pneumatici, nuovi od usati, per la costruzione delle barriere protettive che si impiegano negli autodromi per l'incolumitą di veicoli e conduttori. Detti pneumatici, come noto, sarebbero avviati allo smaltimento quali rifiuti perchč definibili "FUORI USO" e quindi non avviabili alla ricostruzione. Vi ringrazio anticipatamente. Cordialitą. M.Waltre OLIVA 338 3555739
  il ns. sito si occupa di tematiche normative-gestionali, quindi rispondiamo di seguito secondo la ns. esperienza, riteniamo in ogni caso necessaria una valutazione con un esperto legale-normativo:

i pneumatici fuori uso sono per definizioni rifiuti e quindi disciplinati dalla parte IV del Dlgs 152-2006 e smi.
La legge prevede però la possibilità di sottrarli al controllo della disciplina dei rifiuti se la Società è in grado di dimostrare di
rispettare tutte le condizioni previste dalla disciplina dei sottoprodotti (art. 183, comma 1, lettera p) del medesimo decreto.
Per prima cosa la Società deve verificare (provare) se sia realmente il produttore (iniziale) di rifiuti (ossia i pneumatici fuori uso non devono
essere fornite da altre aziende, come gommisti, autodemolitori ecc.).
L'utilizzo dei pneumatici fuori uso deve essere integro (tal-quale).
Spetta inoltre al produttore di rifiuti la "prova" che i pneumatici siano prodotti dalla propria attività Sarebbe opportuno consigliare alla Società di comunicare alla Provincia, in qualità di ente deputato al controllo sul territorio, l'intenzione di assogettare detti rifiuti alla disciplina dei sottoprodotti indicando i tempi entro cui provvedere al riutilizzo (almeno 30 gg per il discorso del silenzio-assenso).
L'unico problema di interpretazione che potrebbe sorgere è che i pneumatici fuori uso sono prodotti di consumo e non residui di processo produttivo.
Ovviamente i pneumatici nuovi non sono rifiuti e quindi esulano dalla normativa di settore.

Inviata il 15/04/2010  


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